Sub Emendamento n. 15.0.9/4 (testo 2) dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662

testo emendamento del 10/09/21

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera aa) inserire la seguente:

        Â«aa-bis) il riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice e prevedendo la possibilità anche su richiesta di una sola parte di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro».