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Proposta di modifica n. 11.9 (testo 2) al ddl S.1662

testo emendamento del 10/09/21

Al comma 1, inserire dopo la lettera b) la seguente:

        "b-bis) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario".