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Sub Emendamento n. 2.77/1 (testo 2) dell'emendamento 2.77 al ddl S.1662

testo emendamento del 08/09/21

"font-size:medium">All'emendamento 2.77, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        Â«h-quater) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, riunire tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.».