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Sub Emendamento n. 8.34/11 (testo 2) dell'emendamento 8.34 al ddl S.1662

testo emendamento del 07/09/21

All'emendamento 8.34, capoverso «Art.8», al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:

        Â«l-bis) prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo avere verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;

            l-ter) istituire presso il Ministero della Giustizia la "Banca dati per le aste giudiziali" contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale».