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Sub Emendamento n. 15.0.9/24 (testo 2) dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662

testo emendamento del 07/09/21

All'emendamento del Governo 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        Â«7-bis. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        3) dispone il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.»