Sub Emendamento n. 13.3/2 (testo 2) dell'emendamento 13.3 al ddl S.1893

testo emendamento del 07/09/21

All'emendamento 13.3 apportare le seguenti modificazioni:

        a)dopo il comma «1-quater» inserire il seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minino previsto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.».

        b) Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

       Â«Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 19.»