Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 3.2 (testo 2) al ddl S.2329
  • presentato il 06/08/2021 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Stefano COLLINA (PD)
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/08/21

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        Â« 4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi:" 1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

        1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma"».

        Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:"e misure in favore delle medesime imprese".