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Proposta di modifica n. 2.25 (testo 2) al ddl S.2329
  • status: Respinto

testo emendamento del 06/08/21

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        Â«1-bis. In ragione della particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna dell'area di cui al comma 1, lettera a), è vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».