Proposta di modifica n. 1.22 (testo 2) al ddl S.2329

testo emendamento del 06/08/21

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio  del  piano   economico   finanziario   della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità  di  Sistema  Portuale  procede,  nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai  sensi  della  predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilità  di  tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la  revisione  della concessione che includa  la  proroga  della  sua  durata,  la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.