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Articolo aggiuntivo n. 17.0.2 (testo 4) al ddl S.2169

testo emendamento del 04/08/21

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 5, i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

        3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

            a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

        6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

        8. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

            b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

            c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

            d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

            e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

            f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

        9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 8 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

        10. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 8 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»