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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.2086 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:      

testo emendamento del 03/08/21

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 583-quater.1 del codice penale)

        1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 583-quater.1

            (Istigazione e apologia all'autolesionismo)

        Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesionismo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l'apologia di fatti relativi all'autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

        Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

        Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume."».