Proposta di modifica n. 2.25
al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 2.
presentato il 29/07/2021 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Orietta VANIN (M5S) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 29/07/21
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».