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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 29/07/21

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "40 milioni";

            b) sostituire la lettera b) con la seguente:

        Â«b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022,  di  contributi  in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»

            Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 45 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.