Articolo aggiuntivo n. 4.0.2 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 29/07/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo outplacement)

        1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2021.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»