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Proposta di modifica n. 1.22 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 29/07/21

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio  del  piano   economico   finanziario   della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità  di  Sistema  Portuale  procede,  nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai  sensi  della  predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilità  di  tale revisione per gli equilibri di bilancio  dell'Autorità  di  Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la  revisione  della concessione che includa  la  proroga  della  sua  durata,  la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva.»