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Articolo aggiuntivo n. 4.0.1 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 29/07/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta per le attività di outplacement)

        1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di outplacement per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.

        2. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in servizi di outplacement è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2021 e destinate al servizio di outplacement in favore di operai e impiegati all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario dei servizi di outplacement, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1.

        3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di supporto alla ricollocazione professionale erogate dalle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

        6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

        7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»