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Proposta di modifica n. 3.62 (testo 2) al ddl S.2272

testo emendamento del 29/07/21

Al comma 7, lettera b) le parole «posizioni motivatamente infungibili» sono sostituite dalle seguenti «posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente»;

        le parole da «qualora la suddetta» a «del richiedente» sono sostituite dalle seguenti: «qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente»;

            dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

        Â«7 - bis, All'articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente: »01-bis: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino ai 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

        7 - ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento«