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Proposta di modifica n. 3.86 (testo 2) al ddl S.2272

testo emendamento del 29/07/21

Dopo il comma 10, aggiungere in fine i seguenti:

        Â«10-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5 della medesima legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, su proposta dell'ANVUR, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

        10-ter. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al periodo precedente sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

        10-quater Agli oneri derivanti dal comma 10-ter, pari a 1,5 milioni di euro anni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»