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Proposta di modifica n. 1.92 (testo 3) al ddl S.2272
  • status: Approvato

testo emendamento del 29/07/21

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

        Â«15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        15-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: "correlate professionalità", sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare";

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la Coesione e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere".

        15-quater. All'art. 10 comma 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del punteggio finale". Dopo il terzo periodo é inserito il seguente: "Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento".

        15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché» sono soppresse;

            b) dopo le parole: «concorsi pubblici», sono inserite le seguenti: «nonché di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».