presentato il 29/07/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Davide FARAONE (IV-PSI) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 29/07/21
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3-ter. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-bis e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»