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Proposta di modifica n. 10.3 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 10.
argomenti:
iva
   

testo emendamento del 28/11/18

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        Â«Art. 10 - (Proroga dei termini per l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica tra soggetti privati e introduzione di un regime di premialità in caso di rispetto dei termini previgenti) - 1. Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

        ''927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:

            a) a partire dal 1º gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;

            b) dal 1º gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;

            e) dal 1º gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;

            d) dal 1º gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

        2.1. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al comma 2 per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei con-ispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro''.

        2. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:

            a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

            b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

            c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

            d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

            e) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

            f) un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».