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Sub Emendamento n. 5.1000/31 (testo 2) dell'emendamento 5.1000 al ddl S.2272

testo emendamento del 29/07/21

Alla lettera b), capoverso Art. 17-quinquies, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        Â«1-bis. I Commissari di Governo, per le attività di progettazione degli interventi, le procedure di affidamento dei lavori, le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti di aerea vasta. I Commissari di Governo possono, altresì, avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle amministrazioni regionali dotate di specifica competenza tecnica, attraverso, rispettivamente, i Ministeri e le Regioni competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, nonché di organismi di controllo regionali e delle Centrali di Committenza statali e regionali secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»