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Proposta di modifica n. 3.69 (testo 2) al ddl S.2272

testo emendamento del 29/07/21

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a)      al comma 7, lettera b):

        1)      le parole "posizioni motivatamente infungibili" sono sostituite dalle seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

            2)      le parole da "qualora la suddetta" a "del richiedente" sono sostituite dalle seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

        b)      Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

        7-bis. All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-bis: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

        7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.