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Sub Emendamento n. 5.1000/41 (testo 2) dell'emendamento 5.1000 al ddl S.2272

testo emendamento del 29/07/21

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-quinquies", dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

            «8-bis. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il Commissario unico si avvale altresì di una Segreteria tecnica composta da non più di sei membri, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. La Segreteria cessa alla scadenza del Commissario unico. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro. La Segreteria di cui al presente comma fornisce supporto anche alla competente Direzione generale del Ministero della transizione ecologica per le attività relative agli interventi del Commissario.".

           8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 150.000 per l'anno 2021, euro 300.000 per l'anno 2022 ed euro 300.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

          8-quater. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) al comma 1, dopo le parole "ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3" sono aggiunte le seguenti "eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis";

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.";

      c) al comma 3, le parole "dodici unità" sono sostituite dalle seguenti "quindici unità";

     d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui, con oneri a carico del quadro economico degli interventi.".».