presentato il 29/07/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Antonio IANNONE (FdI) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 29/07/21
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera b):
1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";
2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".
b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-bis: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».