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Proposta di modifica n. 2.1 al ddl S.1708 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 28/07/21

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le piccole e microimprese che hanno iniziato o iniziano entro il 1 gennaio 2022 una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 1, possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 a tal fine vincolante:».

        Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 1.