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Articolo aggiuntivo n. 4.0.12 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 28/07/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

        1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

        3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

        4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.".