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Articolo aggiuntivo n. 4.0.3 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 28/07/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

        1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

            a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

            b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;

            c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;

            d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;

            e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;

            f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;

            g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

        5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

        6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»