Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 4.0.4 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 28/07/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

        1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».