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Articolo aggiuntivo n. 2.0.5 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 28/07/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        Â«Art. 2-bis.

            (Credito di imposta in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,81 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».