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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/07/21

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

        Â«b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»;

         b) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        Â«b-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n.  84, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge 28 gennaio 1994, n.  84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e  dalle  imprese  operanti  nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia  connessa  al  transito delle navi nelle vie d'acqua di  cui  al  comma  2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma  3»;

            c) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» inserire le seguenti: «e dai ground handler» e sopprimere la parola: «urbane»;

            d) sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio  del  piano   economico   finanziario   della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità  di  Sistema  Portuale  procede,  nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai  sensi  della  predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilità  di  tale revisione per gli equilibri di bilancio  dell'Autorità  di  Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva».

        Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

        Â«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»