Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2.0.1 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 28/07/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare, nelle acque interne e nelle acque lagunari)

        1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 10-bis, le parole «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

        b) al comma 10-ter, le parole «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021», e, dopo le parole «via mare e per acque interne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in acque lagunari,».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».