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Articolo aggiuntivo n. 2.0.3 al ddl S.2329 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 28/07/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il trasporto dei passeggeri nelle acque interne

        1. Al punto 3 della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,93 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».