presentato il 27/07/2021 in Assemblea del Senato da Ignazio LA RUSSA (FdI) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/07/21
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus e Superbonus)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma "convenzionale" ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetto "Requisiti tecnici", Allegato "A", punto 12, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";
c) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
d) dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
"3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
"i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione".
3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).";
e) al comma 4, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";
f) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";
g) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
h) dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:
"4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.
4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.".
i) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";
j) al comma 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";
k) il comma 8-bis è abrogato;
l) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti";
2) alla lettera b), dopo le parole: "unità immobiliari", aggiungere le seguenti: "anche non residenziali";
3) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", alle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo";
4) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:
"d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni".
m) dopo il comma 13-ter aggiungere il seguente:
"13-quater. Negli edifici condominiali gli interventi locali e di riparazione con finalità di riduzione del rischio sismico e di sicurezza statica potranno anche essere posti all'interno di un progetto generale, esteso all'intero condominio, per miglioramento o adeguamento sismico, attuabile per fasi successive ciascuna coerente con il progetto generale che dovrà essere depositato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.";
n) dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:
"14-ter. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";
o) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.";
p) dopo il comma 16-quater aggiungere il seguente:
"16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:
a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;
b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;
c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita."».