Proposta di modifica n. 17.1 al ddl S.2332 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 27/07/21

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del mede-simo articolo, la denominazione di Sotto-commissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto."»;

            b) alla lettera b), sostituire le parole: «nonché la Commissione di cui al comma 2-bis, dà precedenza ai progetti aventi» con le seguenti: «nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario "non arrecare un danno significativo", abbiano».