Proposta di modifica n. 29.3 al ddl S.2332 in riferimento all'articolo 29.
argomenti:  

testo emendamento del 27/07/21

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        Â«3-bis. La Soprintendenza speciale per il PNRR di cui al comma 1 non può esercitare poteri di avocazione e sostituzione nei confronti della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal terremoto. Ai sensi dell'articolo 9-tricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, il programma è curato dalle imprese di restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 che hanno la sede operativa della propria ditta nelle regioni terremotate da prima degli eventi sismici del 2016 e dalle imprese dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto Centrale del restauro qualora rispondano ai medesimi requisiti. Alla selezione dei candidati e nelle commissioni tecniche per gli anni 2021-2026 potranno svolgere ruolo di selezionatrici anche i restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 in quanto professionisti abilitati.»