Articolo aggiuntivo n. 10.0.1 al ddl S.2332 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 27/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Segretari comunali nei piccoli comuni)

            1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente dell'unione di co-muni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario".

        2. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari".».