presentato il 27/07/2021 in Assemblea del Senato da Massimo MALLEGNI (FI) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/07/21
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 33-bis.1
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.
3. Il comma 2 si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.
4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.».