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Articolo aggiuntivo n. 34.0.2 al ddl S.2332 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 27/07/21

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 4, comma 1, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

        Â«qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici. Tali rifiuti sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi della lettera l) del presente comma e sono conferiti e gestiti ai sensi dell'articolo 24 bis. »;

            b) l'articolo 24 bis è sostituito dal seguente:

        Â«Art. 24 bis (Disposizioni relative ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici).

        1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici conferiti nei luoghi di raggruppamento di cui al comma 2, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato calcolata sulla base della quantità di pannelli fotovoltaici immessi nel medesimo anno. Sono fatti salvi i regimi previsti dall'articolo 40, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies.

        2. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici sono conferiti, a cura del detentore, presso i luoghi di raggruppamento, istituiti dagli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e dai grandi utilizzatori. I suddetti luoghi di raggruppamento sono serviti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, previa adesione obbligatoria dei sistemi di gestione medesimi al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, sulla base di  apposite convenzioni stipulate tra il Centro di coordinamento e gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e i grandi utilizzatori. 

            3. Il luogo di raggruppamento può coincidere con la sede legale o operativa dell'installatore e gestore dei centri di assistenza tecnica e del grande utilizzatore oppure con il luogo di concentramento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici oggetto delle operazioni di smantellamento. Il ritiro dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici dai luoghi di raggruppamento avvengono nel rispetto delle modalità descritte nell'Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 16, comma 2, in corso di validità.

        4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici presso i luoghi di raggruppamento di cui al comma precedente al fine del loro trasporto presso impianti autorizzati al trattamento adeguato rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        5. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

        a) i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici raggruppati presso i luoghi di raggruppamento devono essere trasportati presso impianti autorizzati al trattamento adeguato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno;

            b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, conforme alle caratteristiche di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), in quanto compatibili.».

        c) all'articolo 40, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

        1) i primi due periodi sono soppressi;

            2) al quarto periodo, sono soppresse le parole «, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore»;

            3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'art. 24 bis,comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme trattenute dal GSE.».

        d)  all'articolo 40, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        Â«3 bis. Per la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria aderendo ad uno dei trust costituiti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter o aventi le medesime caratteristiche. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

        3 ter. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, la cui gestione è finanziata secondo le modalità stabilite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)", o secondo analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, tra i quali quelli istituiti dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, sono gestiti dai sistemi di gestione disponenti con costi a valere sui medesimi fondi di garanzia. Limitatamente alle ipotesi in cui non ne sia assicurata la gestione mediante i fondi previsti dal suddetto disciplinare tecnico o i suddetti analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al presente comma possono essere gestiti ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'art. 24 bis,comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme versate al GSE o da esso trattenute.

        3 quater. La gestione dei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione si conforma ai principi di trasparenza e proporzionalità e assicura la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 trasmettono al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla gestione comprensiva del rendiconto della situazione patrimoniale dei fondi e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria di cui al presente comma, delle risorse disponibili e di quelle impiegate per le operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, unitamente al dettaglio dei numeri di matricola identificativi dei pannelli fotovoltaici per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del comma 3 ter.

        3 quinquies. Ciascun sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10, che abbia creato un fondo ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter o analogo strumento negoziale di garanzia finanziaria, fornisce al Centro di coordinamento, in un formato standard da quest'ultimo stabilito, l'elenco recante i numeri di matricola identificativi dei pannelli per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del medesimo comma 3 ter. Il Centro di coordinamento istituisce una banca dati, liberamente consultabile, attraverso la quale sia possibile individuare i pannelli oggetto della garanzia finanziaria.

        3 sexies. Le somme versate nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria sono destinate in misura non inferiore all'80% alla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici ad esse relativi. A decorrere dal 1° gennaio 2036 le somme residue nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione sono versate al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 che le destina all'implementazione ed efficientamento della rete di raccolta di cui all'articolo 24 bis, comma 2.

        3 septies.Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico abbiano installato AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10. Alle spese di funzionamento e gestione dei fondi di cui al comma 3 ter, ivi comprese le spese per l'ottimizzazione della raccolta e della logistica e per il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento dei pannelli fotovoltaici, provvede il sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10 nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, e comunque entro i limiti dei costi effettivamente sostenuti.

         e)  All'articolo 38, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        Â«4 bis. La violazione dell'articolo 40, comma 3 ter,primo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 10 per ogni rifiuto derivante dai pannelli fotovoltaici non gestito. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 sexies, secondo periodo,è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme illecitamente trattenute. La mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 3 quater,comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione delle medesime informazioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal periodo precedente, ridotta alla metà.».

        2.I sistemi di gestione si conformano alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il 30 aprile 2022.