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Proposta di modifica n. 24.2 al ddl S.2332 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 27/07/21

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», sostituire il secondo periodo con il seguente:  «Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente concede, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.»