Proposta di modifica n. 31.5 al ddl S.2332 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 27/07/21

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        Â«2.1. L'istanza di procedura semplificata deve essere inviata per conoscenza, ai fini monitoraggio e controllo, alla Regione che dovrà tenere un registro, accessibile al pubblico, nel quale verranno riportare le informazioni atte ad identificare l'iniziativa e il proponente. Qualora la Regione, nei 20 giorni dalla protocollazione del ricevimento della istanza di procedura semplificata, ravvisi elementi di sospetto artato frazionamento a fronte dell'unicità della iniziativa imprenditoriale su aree contigue, ordina al Comune di procedere con la sospensione del procedimento autorizzativo in atto. Il procedimento potrà riattivarsi se le verifiche avranno esito positivo. Diversamente la domanda sarà considerata rigettata. Trascorsi 20 giorni, senza che la Regione attivi il suo potere, la procedura sarà da considerarsi positivamente controllata. Allo scadere del trentesimo giorno il Comune dovrà rilasciare una attestazione espressa ai sensi dell'art. 62 del presente decreto.»