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Proposta di modifica n. 20.1 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Approvato

testo emendamento del 26/11/18

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            Â«b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        ''6-bis. In caso di adesione al regime di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 128 del 2015 da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al Gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.''»;

        b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Il vincolo finanziario si considera sussistente se a tale data il Gruppo Bancario Cooperativo è iscritto nell'albo dei gruppi bancari di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del testo unico di cui al predetto decreto legislativo n. 385 del 1993. Per i Gruppi Bancari Cooperativi iscritti nell'albo dei gruppi bancari nel 2019, in deroga all'articolo 70-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'opzione di cui al comma 1 del predetto articolo 70-quater ha effetto dal 1º luglio 2019 se la dichiarazione di cui al comma 2 del predetto articolo 70-quater è presentata entro il 30 aprile 2019.»;

        c) dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

        Â«2-bis. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è aggiunto il seguente:

''Art. 2-bis.

(Facoltà di applicazione)

        1. I soggetti di cui al precedente articolo i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto.

        2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto.''».