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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.2005 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure contro la discriminazione e l'incitamento all'odio in ambito internazionale)

        1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera b) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi etnici, nazionali, religiosi o basati sull'orientamento sessuale.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

        3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

        4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

        5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.»