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Proposta di modifica n. 4.313 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 31/07/18

  Al comma 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del lo settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.