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Articolo aggiuntivo n. 2.0.1 al ddl S.2005 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 27/07/21

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 69 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati approvati ai sensi dell'articolo 61 n. 1-bis), i casi puniti dall'articolo 99, quarto comma, nonchè i casi previsti dagli articoli 111 e 112 primo comma n. 4), per cui vi è il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato"»