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Proposta di modifica n. 2.137 al ddl S.2005 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 27/07/21

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» aggiungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo  per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito del mancato raggiungimento di un accordo a seguito di un procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 60 gg dal fatto».