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Articolo aggiuntivo n. 1-quinquies.0.1 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 1-quinquies.
  • status: Precluso

testo emendamento del 23/07/21

Dopo l'articolo 1-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle strutture socio assistenziali della Regione Basilicata)

        1. Al fine di sostenere le strutture socio assistenziali presenti sul territorio della Basilicata ed evitarne una imminente chiusura a causa del mancato accreditamento da parte delle istituzioni locali delle quote giornaliere di rilievo sanitario per l'assistenza delle persone anziane ospitate, sia per i ritardi nell'adempimento di ulteriori obblighi dalle stesse previsti, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo denominato ''Fondo per le strutture socio assistenziali della Regione Basilicata'' con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo tra le strutture socio assistenziali, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.».