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Proposta di modifica n. 9.1 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Precluso
argomenti:      

testo emendamento del 22/07/21

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        Â«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''30 giugno'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2022'', il secondo periodo sostituito dal seguente: ''Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese.'', e l'ultimo periodo è soppresso;

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022''».