Articolo aggiuntivo n. 27.0.1 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/07/21

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'armo 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da Covid-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.

        2. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».