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Articolo aggiuntivo n. 11.0.1 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/07/21

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11.1.

        1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2021 al 2026 di una percentuale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2021 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2».